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D. 01/10/2002

4. Zonizzazione Il Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 stabilisce che le Regioni devono suddividere il loro territorio in zone ai fini della gestione della qualità dell'aria (dove il termine zona include gli agglomerati intesi come un particolare tipo di zona). Nel definire un sistema di zone si deve perseguire il più possibile il soddisfacimento contemporaneo dei criteri di idoneità per la gestione della qualità dell'aria e di quelli per la valutazione della qualità dell'aria. Quando si considera la possibilità di combinare delle aree territoriali in una zona, deve essere dato debito riguardo alle similarità nella qualità dell'aria. È però importante notare che le zone devono primariamente essere guardate come territori amministrativi per i quali il Decreto 351/99 definisce obblighi (per la valutazione, il reporting e la gestione). Quando si designano le zone l'obiettivo principale è assicurare un buon

-le zone sono in definitiva aree che in termini pratici consistono di uno o più comuni o province o loro combinazioni;

- i confini delle zone devono essere costanti nel tempo ed eventuali variazioni devono essere formalizzate a seguito di comprovate modifiche della qualità dell'aria;

-il territorio deve essere suddiviso in zone specificando le aree amministrative o suddiviso in base a confini individuati sulla base di precisi punti di riferimento geografici. Le condizioni da tenere presente nel processo di individuazione delle zone sono le seguenti:

-definire le zone quanto più possibile come aree amministrative omogenee;

- raggruppare aree amministrative con caratteristiche di qualità dell'aria omogenee in un'unica zona;

- aree non adiacenti, ad esempio due città di medie dimensioni, possono essere raggruppate in una singola zona;

- non è raccomandato raggruppare un agglomerato isolato di più di 250.000 abitanti con altre aree;

-le esigenze di valutazione per gli agglomerati e per le zone non agglomerati sono un pò diverse: per inquinanti per i quali è stata posta una soglia di allarme, come SO2 e NO2, le misure sono obbligatorie negli agglomerati, non in altre zone;

- un'area estesa senza problemi di qualità dell'aria potrebbe essere designata come una unica zona;

- non è raccomandato includere in agglomerati significative aree che non sono costruite;

-è raccomandato considerare un'ampia con urbazione di, ad esempio, un milione di abitanti come un agglomerato e non dividerlo in diversi agglomerati più piccoli;

-se viene ritenuto più opportuno definire uno specifico insieme di zone per un particolare inquinante, è raccomandato di farlo suddividendo o aggregando zone usate per altri inquinanti, mantenendo gli stessi confini delle zone per quanto è possibile;

-la zonizzazione riferita ai valori limite per la protezione degli ecosistemi o della vegetazione non necessariamente coincide con quella riferita ai valori limite per la protezione della salute. Monitoraggio:

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- L'art. 7 del citato Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note all'art. 1.

-Gli articoli 8 e 9 del citato Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sono riportati nelle note alle premesse.

- L'art. 4 del citato Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note all'art. 5. "Criteri per la redazione di inventari delle emissioni"

1. Definizioni Ai fini del presente allegato si intende per:

1. "Emissione": qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa produrre inquinamento atmosferico;

2. "Indicatore di una sorgente di emissione": una grandezza caratteristica della sorgente stessa che può essere strettamente correlata alla quantità di inquinanti emessi in aria (ad esempio quantità di combustibile bruciato per una caldaia, quantità di greggio lavorato per una raffineria, superficie occupata per le foreste di conifere, eccetera);

3. "Fattore di emissione di una sorgente": la grandezza che fornisce la quantità di inquinante emessa per unità di indicatore (ad esempio chilogrammi di SO2 emesso per unità di combustibile bruciato);

4. "Soglia di emissione": la quantità minima di inquinante emessa da una determinata sorgente, in un prefissato periodo di tempo, affinchè la sorgente stessa possa essere considerata puntiforme;

5. "Sorgente puntiforme": una sorgente di emissione per la quale si ritiene opportuno nell'ambito dell'inventario assimilarla a un punto esattamente localizzato nello spazio (esempio: la sommità del camino di un grosso impianto);

6. "Sorgente distribuita". una sorgente che per caratteristica intrinseca o per definizione all'interno di un determinato inventario, viene identificata con porzioni lineari (esempio: arteria stradale) o areali (esempio: agglomerato residenziale) del territorio oggetto di indagine;

7. "Variabile surrogata o proxy": una grandezza che consente di ottenere la stima delle emissioni con un certo livello di disaggregazione territoriale o temporale, quando esse siano note per unità territoriali o temporali più grandi;

2. Finalità L'inventario delle emissioni è costituito da una serie organizzata di dati relativi alla quantità degli inquinanti introdotti in atmosfera da attività antropiche e da sorgenti naturali. Tali dati sono localizzati sul territorio attraverso opportune tecniche di georeferenziazione. L'inventario è uno degli elementi conoscitivi di base per la predisposizione dei piani o programmi regionali di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351; esso costituisce uno degli strumenti indispensabili per l'utilizzo dei modelli di diffusione e trasformazione in atmosfera degli inquinanti e per l'elaborazione di scenari di riduzione delle emissioni e delle concentrazioni nell'ambito dei medesimi piani o programmi. L'inventario delle emissioni va considerato come uno strumento dinamico; la sua evoluzione riguarda sia l'aggiornamento dell'informazione, sia il miglioramento dell'affidabilità e del grado di dettaglio dei dati.

 

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